Entro il 9 Ottobre 2014 fabbricanti, importatori e imprese che vendono con proprio marchio prodotti di altre aziende devono conformarsi alle disposizioni del D. Lgs. n. 49/2014, che ha recepito la Direttiva 2012/19/UE in materia di RAEE (= rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Scattano infatti le prescrizioni e le sanzioni per il “nuovo” marchio di identificazione che il produttore deve apporre sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, che deve contenere almeno uno degli elementi identificativi: nome del produttore, logo se registrato, numero di registrazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee).
il marchio deve anche contenere l’indicazione che le apparecchiature sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.
Esiste inoltre l’obbligo di apporre il simbolo della raccolta separata (= cassonetto barrato), in modo visibile e indelebile sulla superficie dell’AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente dell’apparecchiatura, che possa comunque avvenire senza l’utilizzo di utensili.
Sotto il simbolo della raccolta separata, deve essere riportata una barra all’interno della quale NON devono essere inserite scritte e/o diciture.
Nei casi in cui le dimensioni dell’apparecchiatura non consentano l’apposizione del marchio e del simbolo essi DEVONO essere riportati sulla confezione e sulle istruzioni per l’uso.
Dal 9 ottobre 2014 ogni apparecchiatura immessa sul mercato priva del “nuovo” marchio identificativo del produttore comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1000 Euro e da 100 a 500 Euro per le apparecchiature che non riportano il simbolo del cassonetto barrato.
Molte apparecchiature sono assoggettate anche agli obblighi previsti dalla Direttiva 2011/65/UE, la RoHS 2 per apparecchiature che contengono sostanze pericolose: piombo, mercurio, cadmio, cromo VI, Bifenili polibromurati (PBB), etere di difenile polibromurato (PBDE), che impone ai fabbricanti (e agli importatori) di indicare: sull’AEE o se non è possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’AEE, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo dove possono essere contattati. L’indirizzo deve indicare un unico punto dove il fabbricante può essere contattato.