CORONA VIRUS
Carte tachigrafiche scadute, non è sanzionabile l’autista purchè abbia effettuato le registrazioni manuali ed esibisca la ricevuta dell’istanza di rilascio o rinnovo con data successiva al 23 febbraio 2020
Il Ministero dell’Interno, con nota Prot. 300/A/2297/20/111/20/3 del 24 marzo 2020, chiarisce che, in questa particolare fase di emergenza COVID-19, al conducente che circola con tessere tachigrafica scaduta non dovrà essere applicata nessuna sanzione, purché abbia effettuato le registrazioni manuali come previsto dall’articolo 35 del Regolamento UE 165/2014 e che esibisca ricevuta dell’istanza di rilascio o rinnovo con data successiva al 23 febbraio.
L’intervento del Ministero si è reso necessario a causa dei rallentamenti nel rilascio e nella consegna delle carte tachigrafiche, in questa particolare fase di emergenza.
Si ricorda che l’Art 35 del Regolamento UE 165/2014 prevede:
In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve:
- all’inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato, inserendo su tale tabulato:
- informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma;
- i periodi lavoro diversi dalla guida, «i tempi di disponibilità», le interruzioni di guida e i periodi di riposo
- al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal tachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all’inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.