TPO vietato dal Regolamento UE n.877/2025: Le indicazioni per le imprese e alcuni utili approfondimenti
Regolamento UE 2025/877: Stop al TPO nei cosmetici
Dal 1° settembre 2025 entra in vigore il Regolamento (UE) 2025/877, che vieta l’uso nei cosmetici di alcune sostanze classificate come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione), aggiornando l’Allegato II del Reg. (CE) 1223/2009.
❌ Sostanze vietate:
- TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) – fotoiniziatore usato nei gel UV per unghie
- DMTA (Dimethyltolylamine)
- TBBPA (Tetrabromobisfenolo A)
- Transfluthrin
Il TPO, molto usato nei centri estetici, è totalmente vietato nei cosmetici a partire da settembre, anche se acquistato prima.
Chiarimenti del Ministero della Salute (Circolare 5 agosto 2025)
Il Ministero conferma che:
- Il TPO non può più essere usato né venduto dal 1° settembre.
- Nessun periodo di smaltimento scorte è concesso.
- I prodotti ancora presenti devono essere considerati non conformi e inutilizzabili.
- Non è previsto alcun obbligo di rimborso o sostituzione da parte dei fornitori.
Cosa devono fare le imprese?
✔️ Cessare immediatamente l’uso di cosmetici contenenti TPO
✔️ Controllare le scorte ed escludere i prodotti non conformi
✔️ Verificare contratti e chiedere ai fornitori conferma scritta di conformità
✔️ Smaltire correttamente i prodotti come rifiuti speciali pericolosi tramite ditte autorizzate
✔️ Conservare la documentazione sullo smaltimento (FIR o documento di conferimento) per almeno 3 anni
✔️ Aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), come previsto dal D.Lgs 81/2008
Attenzione
L’uso di prodotti vietati dopo il 1° settembre espone a sanzioni. I controlli da parte di ASL e NAS sono previsti e potranno comportare sequestri o multe.
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