La IV sezione lavoro della Cassazione con Sentenza n. 22154 del 20 Ottobre 2014 ha accolto il ricorso dell’Inail contro la pretesa di un lavoratore coinvolto in un incidente stradale mentre si recava sul posto di lavoro, che chiedeva di ottenere sia la rendita sia l’indennità poichè la distanza inferiore ad 1 km dalla propria abitazione era un tragitto “comodamente percorribile anche a piedi”
Non ha diritto alla rendita né all’indennità per inabilità temporanea il lavoratore che, avendo subito un infortunio durante il tragitto casa-posto di lavoro con mezzo proprio, avrebbe potuto compiere lo stesso percorso a piedi o utilizzando il servizio di linea di trasporto pubblico.
Il vincolo di necessità era già stato escluso dato che l’uso dell’automobile non era giustificato dalla distanza tra abitazione e luogo di lavoro; considerata “la media età lavorativa e la mancata allegazione di problemi fisici o di salute”, il tragitto non superiore al chilometro era “comodamente percorribile anche a piedi senza eccessivo dispendio di energie fisiche. Per traslare il costo di eventuali incidenti stradali sull’intervento solidaristico a carico della collettività era necessario il vincolo di necessità, già escluso dai giudici di merito.
La decisione della Corte conferma una linea giurisprudenziale già tracciata da decisioni precedenti. Nel 2004, per esempio, con la sentenza 19940 la sezione lavoro della Cassazione aveva rigettato la domanda per il riconoscimento dell’infortunio in itinere di un altro lavoratore, sottolineando che “l’uso del mezzo proprio, con l’assunzione degli ingenti rischi connessi alla circolazione stradale, deve essere valutato con adeguato rigore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti”. Di conseguenza, “l’uso del mezzo privato può essere consentito solo quando sia direttamente collegato con la prestazione lavorativa ed è indispensabile per raggiungere il posto di lavoro o per tornare alla propria abitazione”.
(Fonte Inail)