La Legge n. 134/2012 “Decreto Crescita”, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ha prorogato di un anno al 07/10/2013 la scadenza per la presentazione delle istanze relative a nuove attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi introdotte dall’Allegato I del DPR n. 151/11 ed esistenti al 22/09/2011.
Le imprese devono verificare se la propria attività ricade tra quelle introdotte dal nuovo regolamento e conseguentemente è soggetta alle nuove norme antincendio mentre per imprese già in possesso di autorizzazione antincendio si consiglia di verificare la periodicità per il relativo rinnovo.
Il D.M. del 7 agosto 2012 disciplina invece le nuove disposizioni in vigore dal 27 Novembre 2012 per la presentazione delle istanze e la documentazione da allegare relative ai procedimenti di prevenzione incendi. Sostituisce il D.M. 4 Maggio 1998, che resta in vigore solo per determinare l’importo dei corrispettivi dovuti ai Vigili del Fuoco.
Il DPR n. 151/2011 ripartisce in tre categorie le attività d'impresa sottoposte ai controlli di prevenzione incendi di competenza dei Vigili del Fuoco in tre categorie in base alla gravità del rischio:
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Categoria A (BASSO RISCHIO) comprende le attività di limitata complessità e che dispongono di una "regola tecnica" di riferimento
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Categoria B (MEDIO RISCHIO) individua le stesse attività del Gruppo A per tipologia ma con complessità maggiore e prive di regolamentazione tecnica specifica
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Categoria C (ALTO RISCHIO) include le attività con livello di complessità ancora più elevato, indipendentemente dall'esistenza o meno di una 'regola tecnica' di riferimento.
Anche le disposizioni per la presentazione delle istanze (ad es. valutazione dei progetti, controlli di prevenzione, rinnovo periodico di conformità antincendio, verifiche in corso d'opera, nulla osta di fattibilità) sono state aggiornate alle nuove disposizioni dal D.M. 7 Agosto 2012 ed è prevista la possibilità di inoltrarle presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
Prima dell'inizio dell'attività il titolare presenta una SCIA (= Segnalazione Certificata di Inizio Attività), corredata dalla asseverazione, dalla documentazione tecnica (certificazioni/dichiarazioni probanti ai fini antincendio) e, per attività che rientrano in Categoria A, dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici.
Per tali attività è eliminato il parere di conformità sul progetto mentre per attività a medio ed alto rischio (Categoria B e C) la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio avviene entro 60 gg.