Dal 24 maggio 2025 è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza, sostituisce e unifica i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016.
Cosa cambia?
Il nuovo Accordo ridisegna l’intero sistema formativo in ambito sicurezza e introduce nuove regole per tutti i soggetti aziendali coinvolti: lavoratori, dirigenti, preposti, datori di lavoro, RSPP, coordinatori, operatori attrezzature, addetti. Non rientrano nel nuovo Accordo (restano regolamentati da norme specifiche): RLS- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Addetti antincendio, Addetti al primo soccorso, Lavori in quota e ponteggi.
Sintesi delle principali novità:
Formazione iniziale per datori di lavoro
Nuovo corso base Datori di 16 ore per tutti, indipendentemente dal settore (+6 ore aggiuntive per chi opera in cantieri)
Più percorso per datori che svolgono il ruolo di RSPP: 8 ore
Più modulo aggiuntivo RSPP per i seguenti settori: 12 ore pesca, 16 agricoltura/chimico, 16 edilizia (Ateco 41, 42, 43)
Dunque, mentre prima la formazione per i datori RSPP durava complessivamente 16, 32 o 48 ore (basso, medio, alto rischio), con il nuovo accordo la formazione dei datori che svolgono il ruolo di RSPP seguirà questo schema:
16+8+12 = 24 ore per la maggior parte delle attività
16+8+12 = 36 ore per la pesca
16+8+16 = 40 ore per agricoltura, chimico/petrolchimico
16+6+8+16 = 46 ore per l’edilizia (Ateco 41, 42, 43)
E-learning ammesso solo per il modulo base da 16 ore
NB: i Datori di lavoro che non svolgono il ruolo di RSPP (ad esempio chi ha incaricato un RSPP esterno) sono tenuti a frequentare il modulo base Datori da 16 ore (+ 6 se cantieri) entro il 23 maggio 2027.
Aggiornamento per Datori di lavoro
Datori di lavoro con incarico di RSPP: la formazione pregressa dai datori RSPP viene riconosciuta e dovranno continuare con gli aggiornamenti quinquennali fissati a 8 ore per tutti.
Datori di lavoro (non RSPP): aggiornamenti quinquennali fissati a 6 ore per tutti.
Formazione lavoratori
Eliminato il termine dei 60 giorni: la formazione va fatta alla costituzione del rapporto di lavoro. L’impostazione delle ore non è cambiato rispetto all’accordo precedente:
Formazione generale (4 ore) → credito permanente
Formazione specifica: 4 ore (rischio basso), 8 ore (medio), 12 ore (alto)
Ricordiamo che l’accordo stabilisce le ore minime con possibili ampliamenti in base alla valutazione dei rischi aziendali.
Formazione dei Preposti
Il corso per preposti avrà una durata di 12 ore (in precedenza erano 8) con aggiornamento di 6 ore ogni 2 anni (in precedenza erano 5).
Come già previsto, il corso per i preposti potrà essere frequentato previo il superamento della formazione generale e specifica dei lavoratori.
L’aggiornamento dei corsi preposti erogati da più di 2 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo deve essere effettuato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo.
Formazione operatori in ambienti confinati
Il corso viene disciplinato per la prima volta sia nella durata che nei contenuti: 12 ore in presenza. Aggiornamento quinquennale di 4 ore in presenza con prova pratica
Importante: i corsi di formazione spazi confinati effettuati prima del 24/5/2025 restano validi se i contenuti sono conformi ai nuovi programmi (anche se le ore frequentate erano inferiori)
Attrezzature: nuove abilitazioni
Introdotta la formazione obbligatoria anche per:
- Carriponte (4 ore teoria + 6/7 ore pratica)
- Caricatori per movimentazione materiali (CMM) (4+4)
- Macchine raccoglifrutta (CRF) (4+4)
Formazione da concludere entro il 23 maggio 2026
Periodicità degli aggiornamenti, quadro di sintesi:
- Datori con incarico RSPP: ogni 5 anni, 8 ore
- Datori (non RSPP): ogni 5 anni, 6 ore
- Lavoratori: ogni 5 anni, 6 ore
- Preposti: ogni 2 anni, 6 ore
- Spazi confinati / Attrezzature: ogni 5 anni, 4 ore con prova pratica
Attestati e aggiornamenti: cosa succede se scadono?
Se l’aggiornamento manca da meno di 10 anni, il credito resta valido e si può riprendere la funzione dopo l’aggiornamento. Oltre i 10 anni, bisogna rifare il corso completo.
Codici ATECO: cambia la classificazione
Anche se il nuovo accordo fa riferimento ai codici ATECO 2007, dal 1° aprile 2025 sono in vigore i codici ATECO 2025, per cui si invita a fare riferimento alla tabella di raccordo ISTAT per garantire la corretta classificazione.
Il servizio CNA
CNA Mantova affianca le imprese per:
- aggiornare le procedure formative
- pianificare i corsi obbligatori
- gestire la transizione normativa
Tutti i nostri corsi sono allineati all’Accordo 2025.
Per informazioni e assistenza:
Ufficio Formazione Sicurezza
tel 0376/3179128
iscrizioni@mn.cna.it