Le novità introdotte dal Decreto Dignità, entrato in vigore il 14 luglio 2018, in materia di contratto di lavoro a tempo determinato.
Di seguito la sintesi degli interventi del decreto in materia di lavoro.
Contratti a termine
– reintrodotte le causali: il contratto a termine può essere stipulato senza causale solo per una durata massima di 12 mesi, vale a dire che dal tredicesimo mese, se si supera la soglia in virtù di un contratto iniziale, di una proroga o di un rinnovo, devono sussistere cause giustificatrici per l’apposizione del termine
– diminuzione della durata massima che scende da 36 a 24 mesi intesi anche in sommatoria di proroghe e rinnovi
– diminuzione del numero di proroghe che scende da 5 a 4, fermo restando la durata massima dei 24 mesi
– aumento del contributo per il finanziamento della Naspi, attualmente pari all’1,40%, con un contributo aggiuntivo pari allo 0,5% per ogni rinnovo
– aumento del termine entro il quale il lavoratore può impugnare il contratto a tempo determinato cessato che passa da 120 a 180 giorni
Somministrazione
Conseguentemente alle modifiche previste per il contratto a termine, importanti novità riguardano anche al contratto di somministrazione a tempo determinato.
Licenziamenti
Una stretta anche sui licenziamenti nei casi di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti. L’indennità risarcitoria in caso di licenziamento ingiustificato sale da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mensilità (attualmente 4 e 24). Per le imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, sale il minimo da 2 a 3 mensilità mentre rimane invariato il tetto massimo di 6 mensilità.
Per saperne di più, chiedi a CNA Mantova, tel. 0376/3179100