Il Decreto Legge 3 giugno 2008 n. 97 – Milleproroghe che rinvia al 1° Gennaio 2009 gli adempimenti in materia di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 con scadenza 29 Luglio 2008 è stato approvato dal Senato.
Le altre disposizioni generali sono in vigore dal 15 Maggio 2008.
N.B. Il rinvio riguarda l'adeguamento dei documenti di Valutazione dei Rischi ai contenuti del D.Lgs. 81/08 si ricorda tuttavia che l'obbligo di Valutazione dei Rischi era comunque in vigore ai sensi del D.Lgs. 626/94!!!!!
Il dispositivo comprende altre due proroghe in materia di sicurezza che erano già contenute nel Decreto Legge.
Divieto di effettuare visite mediche preventive in fase preassuntiva La proroga di tale divieto al 1° Gennaio 2009 ovvia almeno temporaneamente al rischio di assumere lavoratori eventualmente non idonei, dati i tempi spesso non immediati di intervento dei medici competenti.
La proposta di CNA Nazionale è abrogare tale disposizione.
Infortuni comunicazione a fini statistici…rinviato al 1° Gennaio 2009!!!!
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che l'obbligo di comunicare i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, previsto dall'art. 18 comma 1 lettera r) del D.Lgs. 81/08 è rinviato al 1° Gennaio 2009.
Tale comunicazione, da effettuarsi a fini statistici ed informativi, fa parte delle informazioni che confluiranno nel Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione sui luoghi di lavoro (SINP), attualmente non ancora funzionante e che sarà disciplinato con apposito DM, previsto entro 180 gg. dall'entrata in vigore del TU (11/11/08). La comunicazione fa inoltre parte della "documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro" la cui tenuta sarà sempre definita con futuro decreto da emanarsi entro il 15 Maggio 2009, che potrà prevederne semplificazioni e addirittura l'eliminazione.
Restano invece immutati e sono quindi tuttora in vigore gli obblighi di denuncia degli infortuni non guaribili entro 3 giorni e di tenuta del registro infortuni.
Altro elemento critico è l'obbligo di registrazione dell'informazione, formazione e dell'addestramento fornito ai singoli lavoratori sul «libretto formativo del cittadino» rilasciato dalle Regioni, ai sensi dell'art. 37 che non è stato finora distribuito per cui si consiglia di riportare su un registro interno appositamente predisposto tutte le attività di informazione, formazione ed addestramento erogati ai dipendenti (dirigenti, preposti e lavoratori) dal 15 maggio in poi.
Sono stati ampliati il campo di applicazione ed i soggetti tutelati.
Il testo individua gli obblighi e le responsabilità dei Datori di Lavoro e di tutti i soggetti coinvolti nel processo di produzione e vengono definiti l’oggetto e le modalità di valutazione e la regolamentazione della protezione e prevenzione del rischio.
Si dà maggior rilievo alla formazione e viene definito con maggiore accuratezza l’obbligo del Datore di Lavoro di formazione, informazione e addestramento del lavoratore
Viene potenziato il ruolo del Medico Competente con una chiara individuazione degli obblighi, in particolare la custodia delle cartelle sanitarie e di rischio e la consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell’incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso.
Il testo individua le disposizioni in materia di intervento per l’emergenza, pronto soccorso, prevenzione degli incendi; le modalità di consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori; le sanzioni previste in ogni titolo; i compiti degli organismi di prevenzione, formazione, vigilanza, salute e sicurezza del lavoro.
I Datori di Lavoro che occupano fino a 10 dipendenti potranno autocertificare (fino al 2012) l’avvenuta valutazione dei rischi che dovrà comunque essere documentata e potrà essere redatta sulla base di procedure standardizzate elaborate dal Ministero del Lavoro.
Sarà estesa fino a 48 ore la formazione per i Datori di Lavoro che svolgono direttamente le funzioni di RSPP; il nuovo modello di formazione sarà definito entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Nel frattempo resta valida la formazione effettuata ai sensi delle norme precedenti. I Datori di Lavoro nominati prima del 1996 e formati in base alle norme attualmente superate, dovranno seguire corsi di aggiornamento con contenuti definiti in sede di Conferenza Stato/Regioni. Saranno abrogati il registro infortuni e i registri degli esposti ai cancerogeni e mutageni, previa istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro (SINP) gestito dall'INAIL.
Il nuovo TU è composto di 13 titoli, 306 articoli, e oltre 50 Allegati:
Titolo I – Disposizioni generali. Contiene le finalità, le definizioni ed il campo di applicazione della normativa (una delle novità importanti è che il decreto si applica a tutti i lavoratori subordinati e autonomi, nonché ai soggetti equiparati, ad esempio ai componenti dell’impresa familiare); definisce i ruoli e i compiti degli Enti Istituzionali, la vigilanza e lo strumento di interpello; disciplina la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro e definisce gli obblighi del datore di lavoro e di tutti gli altri soggetti interessati alla gestione della sicurezza.
Tit. II – Luoghi di lavoro. Costituisce il primo dei titoli “speciali” del decreto, intendendosi come tali i titoli dedicati alle attuazioni specifiche di direttive particolari in materia di salute e sicurezza. In questo titolo sono contenute le norme che regolano i requisiti di salute e sicurezza che devono essere rispettati in tutti i luoghi di lavoro.
Tit. III – Uso Attrezzature di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale. È suddiviso in tre capi: requisiti minimi di sicurezza sull’uso delle attrezzature di lavoro, prescrizioni minime di sicurezza e salute per l’uso, da parte dei lavoratori, di attrezzature di protezione individuale. La parte “impianti ed apparecchiature elettriche” prende in considerazione le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica.
Tit. IV – Cantieri. Contiene sia le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, sia le norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota.
Tit. V – Segnaletica di sicurezza e salute. Contiene le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Tit. VI – Movimentazione manuale dei carichi. Definisce le prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale dei carichi, che comporta, tra l’altro, rischi dorso-lombari per i lavoratori; prevede la valutazione da sovraccarico biomeccanico e l’addestramento dei lavoratori.
Tit. VII – Videoterminali. Contiene le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali e prevede la sorveglianza sanitaria per i disturbi muscolo-scheletrici.
Tit. VIII – Agenti fisici Rumore, Vibrazioni, Campi Elettromagnetici, Radiazioni ottiche. Le Radiazioni ionizzanti restano disciplinate dal D. Lgs. 230/95. Le disposizioni generali sono comuni a tutti gli agenti fisici. L’obiettivo della valutazione dei rischi riferita a questo titolo deve essere eseguita ogni quattro anni, con l'obiettivo di individuare misure di prevenzione/protezione con attenzione alle norme di buona prassi. Agente fisico di nuova introduzione saranno dal 26 Aprile 2010 le radiazioni ottiche il cui campo di applicazione porrà attenzione agli effetti su occhi e cute provocate da radiazioni.
Tit. IX – Sostanze pericolose. Riguarda la protezione da agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni e protezione dai rischi connessi dall’esposizione all’amianto dei lavoratori.
Tit. X – Agenti Biologici. Tratta il rischio connesso alla presenza di agenti patogeni biologici: virus, batteri, parassiti.
Tit. XI – Atmosfere esplosive (ATEX). Contiene le prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della saluta e sicurezza dei lavoratori esposti a rischio di atmosfere esplosive.
Tit. XII – Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale reca le disposizioni in materia di prescrizione e definizione delle contravvenzioni punite anche con l’arresto.
Tit. XIII – Disposizioni finali. Elenca espressamente le numerose abrogazioni apportate dal presente decreto, che sostituisce quindi molte delle normative precedentemente in vigore.