Il Ministero del Lavoro stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione di libro paga e libro matricola va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative delle attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”.
Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. In questi casi la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo".