Comunicazione lavori usuranti

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Comunicazione lavori usuranti

Entro il 31 Marzo 2012 i Datori di Lavoro devono comunicare l'eventuale svolgimento di lavori usuranti effettuati nell'anno 2011:

  • mansioni particolarmente usuranti di cui all'art.2 del D.M. 19.05.1999
  • lavorazioni vincolate da determinati ritmi produttivi (c.d. lavori a catena)
  • conducenti di veicoli di capienza complessiva ≥ 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo

E' stata prevista invece la proroga al 31 Maggio 2012 per la comunicazione del "Lavoro usurante notturno", sia in forma continuativa che inserito in turni lavorativi.

Per la comunicazione deve essere utilizzato il modello informatico (Modello LAV_US) reperibile – on-line – sul sito del Ministero del Lavoro e su Cliclavoro. Successivamente, il sistema metterà i modelli compilati a disposizione delle Direzioni Provinciali del Lavoro e degli istituti previdenziali competenti.

L'omessa comunicazione di lavori usuranti prevede, previa diffida obbligatoria, l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 Euro.

 

Entro il 31 Marzo 2012 i Datori di Lavoro devono comunicare l'eventuale svolgimento di lavori usuranti effettuati nell'anno 2011:

  • mansioni particolarmente usuranti di cui all'art.2 del D.M. 19.05.1999
  • lavorazioni vincolate da determinati ritmi produttivi (c.d. lavori a catena)
  • conducenti di veicoli di capienza complessiva ≥ 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo

E' stata prevista invece la proroga al 31 Maggio 2012 per la comunicazione del "Lavoro usurante notturno", sia in forma continuativa che inserito in turni lavorativi.

Per la comunicazione deve essere utilizzato il modello informatico (Modello LAV_US) reperibile – on-line – sul sito del Ministero del Lavoro e su Cliclavoro. Successivamente, il sistema metterà i modelli compilati a disposizione delle Direzioni Provinciali del Lavoro e degli istituti previdenziali competenti.

L'omessa comunicazione di lavori usuranti prevede, previa diffida obbligatoria, l'applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 Euro.