Gestione rifiuti nel settore servizi alla persona: novità RENTRI

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Gestione rifiuti nel settore servizi alla persona: novità RENTRI

A seguito delle numerose richieste di chiarimento, vi forniamo alcune informazioni utili sulla gestione dei rifiuti nel settore benessere (parrucchiere, estetiste, manicure/pedicure, tatuatori e piercer).

Semplificazione per il settore benessere

I servizi alla persona che producono rifiuti pericolosi godono di una semplificazione nella gestione documentale rispetto ad altri settori (art. 190, co. 6 D.Lgs. 152/06):

  • non devono tenere il registro di carico/scarico rifiuti né presentare il MUD;
  • devono solo conservare per 3 anni i formulari di trasporto rifiuti (o documenti sostitutivi).

questa semplificazione vale solo per i codici Ateco 2007: 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03, 96.09.02, che corrispondono rispettivamente ai nuovi codici Ateco 2025: 96.21.00, 96.22.09, 96.22.01, 96.99.91

Cosa cambia con il RENTRI

Il RENTRI è la nuova piattaforma telematica che sostituirà registri e formulari cartacei. Per il settore benessere:

Cosa cambia con il RENTRI

Il RENTRI è la nuova piattaforma telematica che sostituirà registri e formulari cartacei. Per il settore benessere:

  •  se producete solo rifiuti non pericolosi: non cambia nulla → non siete tenuti né al registro né all’iscrizione RENTRI;
  • se producete rifiuti pericolosi:
    • iscrizione obbligatoria al RENTRI entro il 13 febbraio 2026;
    • dal 13 febbraio 2026 i formulari di trasporto dovranno essere firmati digitalmente dal titolare;
    • resta la semplificazione: non siete obbligati alla registrazione dei rifiuti sul registro digitale.

Esempi di rifiuti pericolosi

– Rifiuti infettivi: lamette, aghi, cotone o garze sporche di sangue se non sterilizzati.

→  i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sterilizzati possono essere classificati come rifiuti urbani (CER 20.03.01) e smaltiti nel servizio pubblico come indifferenziati, seguendo le regole di imballaggio previste dal DPR 254/2003.

– cosmetici con sostanze pericolose: es. smalti contenenti TPO (vietati dal 1° settembre).

→ se questo è l’unico rifiuto pericoloso che producete, consigliamo di smaltirlo prima di febbraio 2026, così da evitare l’obbligo di iscrizione al RENTRI.

Per qualsiasi dubbio o per ricevere supporto sulla gestione dei rifiuti nella vostra attività, potete contattarci ai nostri uffici. Cordiali saluti

Per informazioni contattare:

Silvia Pasin

☎️ 0376/3179140
📧pasin@mn.cna.it

A seguito delle numerose richieste di chiarimento, vi forniamo alcune informazioni utili sulla gestione dei rifiuti nel settore benessere (parrucchiere, estetiste, manicure/pedicure, tatuatori e piercer).

Semplificazione per il settore benessere

I servizi alla persona che producono rifiuti pericolosi godono di una semplificazione nella gestione documentale rispetto ad altri settori (art. 190, co. 6 D.Lgs. 152/06):

  • non devono tenere il registro di carico/scarico rifiuti né presentare il MUD;
  • devono solo conservare per 3 anni i formulari di trasporto rifiuti (o documenti sostitutivi).

questa semplificazione vale solo per i codici Ateco 2007: 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03, 96.09.02, che corrispondono rispettivamente ai nuovi codici Ateco 2025: 96.21.00, 96.22.09, 96.22.01, 96.99.91

Cosa cambia con il RENTRI

Il RENTRI è la nuova piattaforma telematica che sostituirà registri e formulari cartacei. Per il settore benessere:

Cosa cambia con il RENTRI

Il RENTRI è la nuova piattaforma telematica che sostituirà registri e formulari cartacei. Per il settore benessere:

  •  se producete solo rifiuti non pericolosi: non cambia nulla → non siete tenuti né al registro né all’iscrizione RENTRI;
  • se producete rifiuti pericolosi:
    • iscrizione obbligatoria al RENTRI entro il 13 febbraio 2026;
    • dal 13 febbraio 2026 i formulari di trasporto dovranno essere firmati digitalmente dal titolare;
    • resta la semplificazione: non siete obbligati alla registrazione dei rifiuti sul registro digitale.

Esempi di rifiuti pericolosi

– Rifiuti infettivi: lamette, aghi, cotone o garze sporche di sangue se non sterilizzati.

→  i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo sterilizzati possono essere classificati come rifiuti urbani (CER 20.03.01) e smaltiti nel servizio pubblico come indifferenziati, seguendo le regole di imballaggio previste dal DPR 254/2003.

– cosmetici con sostanze pericolose: es. smalti contenenti TPO (vietati dal 1° settembre).

→ se questo è l’unico rifiuto pericoloso che producete, consigliamo di smaltirlo prima di febbraio 2026, così da evitare l’obbligo di iscrizione al RENTRI.

Per qualsiasi dubbio o per ricevere supporto sulla gestione dei rifiuti nella vostra attività, potete contattarci ai nostri uffici. Cordiali saluti

Per informazioni contattare:

Silvia Pasin

☎️ 0376/3179140
📧pasin@mn.cna.it