Emergenza Terremoto

GESTIONE TERRE E ROCCE DI SCAVO

Per semplificare ed agevolare gli interventi nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, i Commissari delegati delle Regioni colpite sono stati autorizzati, dove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare dall'applicazione di diverse normative. Tra queste norma vi è anche quella contenuta nel Testo Unico Ambientale riguardante la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti e non come rifiuti.

Si ricorda che:

  • il regolamento si applica esclusivamente a terre e rocce da scavo ESCLUSI i rifiuti da costruzione e demolizione;
  • le delibere riguardano esclusivamente le attività (demolizioni, rimozioni macerie ecc…) disposte dalle autorità competenti, mentre alle attività attuate in totale autonomia da soggetti privati (ad es. proprietario dell'immobile) si applicano le disposizioni vigenti senza alcuna deroga.

RIPRESA DEI VERSAMENTI

Sono state emanate le indicazioni per la ripresa dei versamenti di tributi, contributi e premi INAIL, sospesi a seguito del sisma prevista per il 16 Dicembre 2012, in unica soluzione unitamente ai versamenti correnti, soluzione aspramente criticata da CNA che cne chiede la rettifica in sede di conversione in legge del decreto. La sospensione concessa fino al 30 Novembre 2012, dunque, non è stata prorogata.

Allo stato attuale, ecco i diversi casi contemplati:

  • i contribuenti che non hanno effettuato i pagamenti di tributi, contributi previdenziali e premi INAIL a seguito della sospensione dovranno versarli entro il 16 Dicembre 2012 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni o interessi (per questo punto il decreto non fa alcun riferimento alla ripresa degli adempimenti);
  • i sostituti d'imposta che a partire dal 20 maggio non hanno adempiuto agli obblighi di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo e delle relative addizionali già operate o non operate, devono regolarizzare gli adempimenti e i versamenti dell'intera somma entro il 16 dicembre 2012 senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Fermo restando l'obbligo di versare tributi, contributi e premi INAIL entro il 16/12/12, i soli titolari di reddito d'impresa che hanno subito danni possono chiedere un finanziamento per coprire i versamenti effettuati e da effettuare per quanto dovuto nel periodo dal 1 Dicembre 2012 al 30 Giugno 2013. Il finanziamento consiste in un'anticipazione, da parte degli istituti di credito individuati, delle somme necessarie per il pagamento di tributi, contributi e premi. L'anticipazione (quota capitale) dovrà essere restituita a decorrere dal 1 Luglio 2013 come da piano di ammortamento definito con l'istituto di credito (max 24 rate). Gli interessi restano a carico dello stato.
Tra i versamenti dei tributi sospesi nel periodo 1 giugno – 30 novembre 2012, rientrano, oltre ai già citati contributi e premi INAIL:

  • il versamento delle imposte a saldo 2011 dei tributi IRPEF, IRES e IRAP;
  • il versamento della 1° e 2° rata di acconto delle suddette imposte;
  • il versamento dell’ IVA a saldo 2011;
  • i versamenti derivanti dalle liquidazioni periodiche IVA scadenti nel periodo di sospensione;
  • il versamento dell’acconto IMU.

Il titolare di reddito di impresa che chiede il finanziamento deve presentare:

  • all'Agenzia delle Entrate un modello, in via telematica, nel quale occorre riportare tutti i versamenti sospesi fino al 30/11/2012 nonché l'importo di tributi, contributi e premi calcolati in via anticipata dovuti dall'1/12/12 al 30/06/13;
  • agli istituti di credito una autodichiarazione che attesta il possesso dei requisiti e che i danni subiti hanno condizionato l'attività, copia del modello inviato all'AE, copia dei modelli F24 relativi alle scadenze dal 1/12/12 al 30/06/12.

 

PIANO DI INTERVENTI CCIAA DI MANTOVA

  • Concessione di garanzie gratuite a sostegno di finanziamenti concessi dai consorzi fidi.
  • Diritto annuale

Il versamento del diritto annuale 2012 è sospeso fino al 30 novembre 2012, per i pagamenti effettuati entro tale data non si applica la maggiorazione dello 0,40%. Non è richiesta la presentazione della dichiarazione di inagibilità emessa dalle Autorità competenti. Per imprese con sede operativa (sede legale, unità locale) nei comuni di Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco e Viadana, la sospensione è subordinata alla richiesta corredata dall’atto di verifica dell'autorità pubblica competente attestante l'inagibilità della sede o dell'unità locale.

  • Imposta di bollo
Dal 4 agosto 2012 le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni mantovani colpiti dal sisma sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012.
Dall'11 agosto l'esenzione di applica anche ad imprese con sede nel comune di Mantova, mentre per imprese con sede operativa (sede legale, unità locale) nei comuni di Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco e Viadana è subordinata a presentazione di atto di verifica dell'autorità competente attestante l'inagibilità dei locali.

  • Registro Imprese
Sono esentate dal pagamento dal diritto di segreteria le domande e denunce connesse all’esercizio dell’attività, presentate dal 20 maggio a fine anno, riguardanti imprese già iscritte e attive con sede e unità locali nei comuni mantovani colpiti dal sisma. In via esemplificativa si riportano di seguito alcune casistiche di possibili denunce: cessazione e/o sospensione dell’attività, modifica (sospensione, trasferimento, ripresa) o chiusura della/e unità locale/e operativa/e, trasferimento della sede operativa e/o della sede legale. Per accedere all’esonero indicare nelle note del modello presentato (S5, UL, I2) che l’evento oggetto della denuncia è dovuto a sisma del …    l’importo dei diritti di segreteria, che viene proposto in automatico dal sistema informatico, dovrà essere impostato manualmente con importo 0,00.
  • Sanzioni per ritardato adempimento

Sono esentate dall’accertamento della sanzione per la ritardata presentazione delle domande e denunce al RI-Rea (compresi i depositi dei bilanci) le imprese con sede e unità locali nei comuni mantovani colpiti dal sisma. L’esonero riguarda le pratiche con scadenza tra il 20 maggio 2012 ed il 30 novembre 2012 purché presentate entro il 31 dicembre 2012.

Sono esentate dall’accertamento della sanzione per la ritardata presentazione delle domande e denunce al RI-Rea (compresi i depositi dei bilanci) le imprese, anche quelle non operanti nel territorio colpito, che si avvalgono di "professionisti, consulenti, associazioni che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, nonchè di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50% del capitale sociale", purché le pratiche – con scadenza dal 20 maggio – siano presentate entro il 30 novembre 2012. Per le imprese aventi sede operativa (sede legale, unità locale) nei comuni di Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco e Viadana, l'esenzione è subordinata alla presentazione dell’atto di verifica dell'autorità competente attestante l'inagibilità dei locali.

  • Sospensione termini versamento sanzioni e ricorsi

Per le persone fisiche e le imprese che alla data del 20 maggio erano rispettivamente residenti e con sede legale nei Comuni interessati dal sisma sono sospesi, dal 20 maggio al 31 dicembre 2012, i termini per il versamento degli importi dovuti per sanzioni, a seguito di processi verbali di pagamento in misura ridotta; sono altresì sospesi i termini per i ricorsi sulle stesse sanzioni. Essi riprenderanno a decorrere dal 1 gennaio 2013 e dovranno essere computati i giorni già decorsi fino al 19 maggio compreso.   

Per le imprese aventi sede operativa (sede legale, unità locale) nei comuni di Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco e Viadana, la sospensione è subordinata alla richiesta corredata dall’atto di verifica dell'autorità pubblica attestante l'inagibilità.

  • Strumenti metrici

Sono esentate dall’accertamento della sanzione per la ritardata presentazione le richieste di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa da parti di imprese con sede e unità locali nei comuni mantovani colpiti dal sisma. L’esonero riguarda le richieste con scadenza tra il 20 maggio 2012 ed il 30 novembre 2012 purché presentate entro il 31 dicembre 2012.

Per informazioni: Elisa Rodighiero o Sara Ferrarini (0376/3179104).

 

MORATORIA A FAVORE DI PERSONE COLPITE DA EVENTI SISMICI
La D.G.R n. 3969 approvata in data 6 agosto prevede per enti locali, imprese, enti ed associazioni con sede legale o operativa nei 41 Comuni riconosciuti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012 la possibilità di chiedere, per i finanziamenti concessi da Regione Lombardia direttamente o tramite Finlombarda s.p.a, la sospensione del pagamento della quota annuale di rimborso per l’anno 2012 e la sua restituzione dilazionata in un periodo non superiore a 5 anni senza oneri aggiuntivi per spese ed interessi.

La richiesta di sospensione del pagamento delle quote/rate di restituzione/ammortamento va presentata agli uffici regionali o a Finlombarda S.p.A. entro il 15 novembre 2012 mediante raccomandata AR.

Per le domande da presentare a Regione Lombardia è consentita la consegna presso lo sportello STER.

Per la presentazione possono essere utilizzati i modelli di domanda disponibili:

  • Allegato B1 – per Regione Lombardia
  • Allegato B2 – per Finlombarda S.p.A.

 

CONTRIBUTI ELBA

Le aziende iscritte all’ELBA (Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianale) che hanno subito danni e devono sostenere costi per il ripristino dell’attività produttiva, possono richiedere un contributo a fondo perduto fino a max Euro 15.000.

Per informazioni: Lucia Natale – T. 0376/3179109

AGIBILITA' SISMICA PER RIPRENDERE L'ATTIVITA'

CNA conferma tutte le iniziative di solidarietà già attivate con l'apertura del conto corrente:

CNA EMERGENZA TERREMOTO MANTOVA

IBAN: IT 03 U 01030 11509 000010755332

 

GESTIONE TERRE E ROCCE DI SCAVO

Per semplificare ed agevolare gli interventi nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, i Commissari delegati delle Regioni colpite sono stati autorizzati, dove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare dall'applicazione di diverse normative. Tra queste norma vi è anche quella contenuta nel Testo Unico Ambientale riguardante la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti e non come rifiuti.

Si ricorda che:

  • il regolamento si applica esclusivamente a terre e rocce da scavo ESCLUSI i rifiuti da costruzione e demolizione;
  • le delibere riguardano esclusivamente le attività (demolizioni, rimozioni macerie ecc…) disposte dalle autorità competenti, mentre alle attività attuate in totale autonomia da soggetti privati (ad es. proprietario dell'immobile) si applicano le disposizioni vigenti senza alcuna deroga.

RIPRESA DEI VERSAMENTI

Sono state emanate le indicazioni per la ripresa dei versamenti di tributi, contributi e premi INAIL, sospesi a seguito del sisma prevista per il 16 Dicembre 2012, in unica soluzione unitamente ai versamenti correnti, soluzione aspramente criticata da CNA che cne chiede la rettifica in sede di conversione in legge del decreto. La sospensione concessa fino al 30 Novembre 2012, dunque, non è stata prorogata.

Allo stato attuale, ecco i diversi casi contemplati:

  • i contribuenti che non hanno effettuato i pagamenti di tributi, contributi previdenziali e premi INAIL a seguito della sospensione dovranno versarli entro il 16 Dicembre 2012 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni o interessi (per questo punto il decreto non fa alcun riferimento alla ripresa degli adempimenti);
  • i sostituti d'imposta che a partire dal 20 maggio non hanno adempiuto agli obblighi di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, assimilati e autonomo e delle relative addizionali già operate o non operate, devono regolarizzare gli adempimenti e i versamenti dell'intera somma entro il 16 dicembre 2012 senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Fermo restando l'obbligo di versare tributi, contributi e premi INAIL entro il 16/12/12, i soli titolari di reddito d'impresa che hanno subito danni possono chiedere un finanziamento per coprire i versamenti effettuati e da effettuare per quanto dovuto nel periodo dal 1 Dicembre 2012 al 30 Giugno 2013. Il finanziamento consiste in un'anticipazione, da parte degli istituti di credito individuati, delle somme necessarie per il pagamento di tributi, contributi e premi. L'anticipazione (quota capitale) dovrà essere restituita a decorrere dal 1 Luglio 2013 come da piano di ammortamento definito con l'istituto di credito (max 24 rate). Gli interessi restano a carico dello stato.
Tra i versamenti dei tributi sospesi nel periodo 1 giugno – 30 novembre 2012, rientrano, oltre ai già citati contributi e premi INAIL:

  • il versamento delle imposte a saldo 2011 dei tributi IRPEF, IRES e IRAP;
  • il versamento della 1° e 2° rata di acconto delle suddette imposte;
  • il versamento dell’ IVA a saldo 2011;
  • i versamenti derivanti dalle liquidazioni periodiche IVA scadenti nel periodo di sospensione;
  • il versamento dell’acconto IMU.

Il titolare di reddito di impresa che chiede il finanziamento deve presentare:

  • all'Agenzia delle Entrate un modello, in via telematica, nel quale occorre riportare tutti i versamenti sospesi fino al 30/11/2012 nonché l'importo di tributi, contributi e premi calcolati in via anticipata dovuti dall'1/12/12 al 30/06/13;
  • agli istituti di credito una autodichiarazione che attesta il possesso dei requisiti e che i danni subiti hanno condizionato l'attività, copia del modello inviato all'AE, copia dei modelli F24 relativi alle scadenze dal 1/12/12 al 30/06/12.

 

PIANO DI INTERVENTI CCIAA DI MANTOVA

  • Concessione di garanzie gratuite a sostegno di finanziamenti concessi dai consorzi fidi.
  • Diritto annuale

Il versamento del diritto annuale 2012 è sospeso fino al 30 novembre 2012, per i pagamenti effettuati entro tale data non si applica la maggiorazione dello 0,40%. Non è richiesta la presentazione della dichiarazione di inagibilità emessa dalle Autorità competenti. Per imprese con sede operativa (sede legale, unità locale) nei comuni di Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco e Viadana, la sospensione è subordinata alla richiesta corredata dall’atto di verifica dell'autorità pubblica competente attestante l'inagibilità della sede o dell'unità locale.

  • Imposta di bollo
Dal 4 agosto 2012 le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni mantovani colpiti dal sisma sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012.
Dall'11 agosto l'esenzione di applica anche ad imprese con sede nel comune di Mantova, mentre per imprese con sede operativa (sede legale, unità locale) nei comuni di Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco e Viadana è subordinata a presentazione di atto di verifica dell'autorità competente attestante l'inagibilità dei locali.

  • Registro Imprese
Sono esentate dal pagamento dal diritto di segreteria le domande e denunce connesse all’esercizio dell’attività, presentate dal 20 maggio a fine anno, riguardanti imprese già iscritte e attive con sede e unità locali nei comuni mantovani colpiti dal sisma. In via esemplificativa si riportano di seguito alcune casistiche di possibili denunce: cessazione e/o sospensione dell’attività, modifica (sospensione, trasferimento, ripresa) o chiusura della/e unità locale/e operativa/e, trasferimento della sede operativa e/o della sede legale. Per accedere all’esonero indicare nelle note del modello presentato (S5, UL, I2) che l’evento oggetto della denuncia è dovuto a sisma del …    l’importo dei diritti di segreteria, che viene proposto in automatico dal sistema informatico, dovrà essere impostato manualmente con importo 0,00.
  • Sanzioni per ritardato adempimento

Sono esentate dall’accertamento della sanzione per la ritardata presentazione delle domande e denunce al RI-Rea (compresi i depositi dei bilanci) le imprese con sede e unità locali nei comuni mantovani colpiti dal sisma. L’esonero riguarda le pratiche con scadenza tra il 20 maggio 2012 ed il 30 novembre 2012 purché presentate entro il 31 dicembre 2012.

Sono esentate dall’accertamento della sanzione per la ritardata presentazione delle domande e denunce al RI-Rea (compresi i depositi dei bilanci) le imprese, anche quelle non operanti nel territorio colpito, che si avvalgono di "professionisti, consulenti, associazioni che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, nonchè di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50% del capitale sociale", purché le pratiche – con scadenza dal 20 maggio – siano presentate entro il 30 novembre 2012. Per le imprese aventi sede operativa (sede legale, unità locale) nei comuni di Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco e Viadana, l'esenzione è subordinata alla presentazione dell’atto di verifica dell'autorità competente attestante l'inagibilità dei locali.

  • Sospensione termini versamento sanzioni e ricorsi

Per le persone fisiche e le imprese che alla data del 20 maggio erano rispettivamente residenti e con sede legale nei Comuni interessati dal sisma sono sospesi, dal 20 maggio al 31 dicembre 2012, i termini per il versamento degli importi dovuti per sanzioni, a seguito di processi verbali di pagamento in misura ridotta; sono altresì sospesi i termini per i ricorsi sulle stesse sanzioni. Essi riprenderanno a decorrere dal 1 gennaio 2013 e dovranno essere computati i giorni già decorsi fino al 19 maggio compreso.   

Per le imprese aventi sede operativa (sede legale, unità locale) nei comuni di Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco e Viadana, la sospensione è subordinata alla richiesta corredata dall’atto di verifica dell'autorità pubblica attestante l'inagibilità.

  • Strumenti metrici

Sono esentate dall’accertamento della sanzione per la ritardata presentazione le richieste di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa da parti di imprese con sede e unità locali nei comuni mantovani colpiti dal sisma. L’esonero riguarda le richieste con scadenza tra il 20 maggio 2012 ed il 30 novembre 2012 purché presentate entro il 31 dicembre 2012.

Per informazioni: Elisa Rodighiero o Sara Ferrarini (0376/3179104).

 

MORATORIA A FAVORE DI PERSONE COLPITE DA EVENTI SISMICI
La D.G.R n. 3969 approvata in data 6 agosto prevede per enti locali, imprese, enti ed associazioni con sede legale o operativa nei 41 Comuni riconosciuti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012 la possibilità di chiedere, per i finanziamenti concessi da Regione Lombardia direttamente o tramite Finlombarda s.p.a, la sospensione del pagamento della quota annuale di rimborso per l’anno 2012 e la sua restituzione dilazionata in un periodo non superiore a 5 anni senza oneri aggiuntivi per spese ed interessi.

La richiesta di sospensione del pagamento delle quote/rate di restituzione/ammortamento va presentata agli uffici regionali o a Finlombarda S.p.A. entro il 15 novembre 2012 mediante raccomandata AR.

Per le domande da presentare a Regione Lombardia è consentita la consegna presso lo sportello STER.

Per la presentazione possono essere utilizzati i modelli di domanda disponibili:

  • Allegato B1 – per Regione Lombardia
  • Allegato B2 – per Finlombarda S.p.A.

 

CONTRIBUTI ELBA

Le aziende iscritte all’ELBA (Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianale) che hanno subito danni e devono sostenere costi per il ripristino dell’attività produttiva, possono richiedere un contributo a fondo perduto fino a max Euro 15.000.

Per informazioni: Lucia Natale – T. 0376/3179109

AGIBILITA' SISMICA PER RIPRENDERE L'ATTIVITA'

CNA conferma tutte le iniziative di solidarietà già attivate con l'apertura del conto corrente:

CNA EMERGENZA TERREMOTO MANTOVA

IBAN: IT 03 U 01030 11509 000010755332