Eccezionalità e sollevamento di persone

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Eccezionalità e sollevamento di persone
626_ridotto

626_ridottoIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare 10 Febbraio 2011, n. 3326 ha espresso un parere sul punto 3.1.4 dell’Allegato VI del D. Lgs 81/08 specificando che A TITOLO ECCEZIONALE, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano adottate adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.

Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.

Con la circolare il Ministero ha inteso chiarire il concetto di ECCEZIONALITÀ nell’uso di attrezzature da lavoro non propriamente destinate al sollevamento di persone, ma per le quali è concesso un utilizzo temporaneo a tale scopo, specificando gli ambiti e le condizioni esclusive di utilizzo:
• Quando si tratti di operare in situazioni di emergenza
• Per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio
• Quando per l’effettuazione di determinale operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni ci sicurezza

Anche nelle situazioni “eccezionali”è necessario adottare ogni accorgimento previsto dalla legge atto a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Le operazioni di sollevamento persone con attrezzature non specificamente previste ed unicamente nei casi indicati vanno effettuate secondo specifiche procedure di sicurezza che comprendano a seguito di un’analisi dei rischi, i criteri per la scelta più appropriata dell’attrezzatura da impiegare, i requisiti delle apparecchiature accessorie da abbinare, le modalità operative per le varie fasi di lavoro in cui i sistemi così realizzati sono utilizzati nonché quelle per la sorveglianza ed il controllo delle une e delle altre.

626_ridotto

626_ridottoIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare 10 Febbraio 2011, n. 3326 ha espresso un parere sul punto 3.1.4 dell’Allegato VI del D. Lgs 81/08 specificando che A TITOLO ECCEZIONALE, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano adottate adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.

Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.

Con la circolare il Ministero ha inteso chiarire il concetto di ECCEZIONALITÀ nell’uso di attrezzature da lavoro non propriamente destinate al sollevamento di persone, ma per le quali è concesso un utilizzo temporaneo a tale scopo, specificando gli ambiti e le condizioni esclusive di utilizzo:
• Quando si tratti di operare in situazioni di emergenza
• Per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio
• Quando per l’effettuazione di determinale operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni ci sicurezza

Anche nelle situazioni “eccezionali”è necessario adottare ogni accorgimento previsto dalla legge atto a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Le operazioni di sollevamento persone con attrezzature non specificamente previste ed unicamente nei casi indicati vanno effettuate secondo specifiche procedure di sicurezza che comprendano a seguito di un’analisi dei rischi, i criteri per la scelta più appropriata dell’attrezzatura da impiegare, i requisiti delle apparecchiature accessorie da abbinare, le modalità operative per le varie fasi di lavoro in cui i sistemi così realizzati sono utilizzati nonché quelle per la sorveglianza ed il controllo delle une e delle altre.