Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio
Chiarimenti Agenzia delle Entrate
Detrazione per l’installazione del sistema di contabilizzazione del calore (p. 3.1)
Entro il 31/12/2016 nei condomìni e negli edifici polifunzionali devono essere installati contatori individuali volti a favorire il contenimento dei consumi energetici di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi. Questo, ovviamente, solo qualora nei suddetti edifici siano presenti fonti di riscaldamento o di raffreddamento centralizzati oppure reti di teleriscaldamento o sistemi di fornitura centralizzati che alimentano una pluralità di edifici. Qualora non sia possibile installare i contatori individuali per motivi tecnici oppure perché i costi dell’operazione sono esosi è, in alternativa, ammesso installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali (che misurano il calore in riferimento a ciascun radiatore posto nelle singole unità immobiliari).Ciò premesso, qualora tali dispositivi siano installati contemporaneamente alla sostituzione, totale o parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con impianti dotati di caldaie a condensazione (e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione) o con pompe di calore ad alta efficienza oppure con impianti geotermici a bassa entalpia, le spese sostenute godono del bonus 65%.Diversamente, se i dispositivi in commento sono installati senza la sostituzione, integrale o parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale, oppure nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste al fine del bonus 65%, le spese sostenute godono della detrazione del 50%. Resta inteso che per fruire dell’una o dell’altra detrazione fiscale devono essere rispettate anche tutte le altre condizioni richieste dalle rispettive norme. Decesso del comodatario e trasferimento della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale (p. 3.2)Le quote di detrazione residue spettanti al genitore defunto che aveva sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale in qualità di comodatario (contratto di comodato gratuito registrato) su un immobile di proprietà del figlio, possono essere trasferite a quest’ultimo. Anche se non si è in presenza di un trasferimento immobiliare (non rientrando l’immobile nell’asse ereditario essendo già di proprietà del figlio), il figlio è comunque “erede” del defunto e ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione essendo possessore. Occorre, tuttavia, che egli abbia anche la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”. Trattandosi di immobile residenziale con erede persona fisica, il chiarimento qui in commento vale anche ai fini della detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (bonus 65%).
