Durata
20
Frequenza
Le assenze non possono superare il 10% delle ore previste.
Aggiornamento
Il corso è obbligatorio per:
- Ispettori iscritti al RUI ogni 3 anni
- Ispettori qualificati ope legis che intendono frequentare il modulo C
CNA Mantova > Corso > Corsi Specialistici > Ispettori centri revisione auto – corso di aggiornamento
A chi è rivolto
Il corso è obbligatorio per:
– Ispettori iscritti al RUI ogni 3 anni (vedi guida per iscriversi al RUI)
– Ispettori qualificati ope legis che intendono frequentare il modulo C
Entro quando bisogna frequentare il corso di aggiornamento?
La formazione di aggiornamento è obbligatoria per gli ispettori iscritti al RUI e ha validità di 3 anni decorrenti dalla data di rilascio dell'attestato di aggiornamento della formazione, fermo restando quanto previsto circa l'obbligo di formazione per gli ispettori qualificati «ope legis» (ex responsabili tecnici ABILITATI entro il 31 agosto 2018), per gli ispettori «ope legis» che hanno provveduto ad integrare la propria abilitazione da modulo B a modulo C e per gli ispettori autorizzati a seguito di esame modulo B o modulo C.
Per gli ispettori di modulo B «ope legis» che hanno provveduto ad integrare la propria abilitazione da modulo B a modulo C, l'obbligo di formazione di aggiornamento deve essere assolto entro tre anni dalla data dell'esame di modulo C.
Per gli ispettori autorizzati a seguito dell’esito positivo dell’esame di modulo B (non «ope legis») o modulo C, l'obbligo di prima formazione di aggiornamento deve essere assolto entro tre anni dalla data dell'esame di modulo B, oppure se conseguito, di modulo C.
Il corso di aggiornamento della formazione è inoltre obbligatorio per gli ispettori «ope legis» che intendono accedere all’esame per i corsi relativi al modulo C iniziati dopo il 26 febbraio 2022.
Requisiti di iscrizione:
di cui all’articolo 5 dell’Accordo ai sensi dell’art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, relativo ai criteri di formazione dell’Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017 n. 214, – adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 17 aprile 2019, relativo al modulo B;
o in alternativa
ai sensi dell’art. 13, COMMA 2, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
ovvero RT tecnico abilitato o autorizzato alla data del 31 agosto 2018, che intende frequentare il modulo C
Riferimenti Normativi
ACCORDO in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano Rep. Atti n.65/CSR del 17 Aprile 2019, relativo ai criteri di formazione degli ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 Maggio 2017, n. 214;
DECRETO n. 17158 del 10 Dicembre 2021 di REGIONE LOMBARDIA (autorizzazione regionale a svolgimento dei corsi di formazione)
DECRETO del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 19 Maggio 2017, che dà attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva 2014/45/UE che prevede, all’articolo 13, i nuovi requisiti di competenza e formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;
DECRETO del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili del 16 Febbraio 2022 “Regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio” pubblicato in G.U. n. 48 del 26.02.2022;
DECRETO DIRIGENZIALE del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 198 del 9 giugno 2025 che prevede all’articolo 13, l’assolvimento degli obblighi formativi e l’aggiornamento del RUI.
DECRETO DIRIGENZIALE del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 novembre 2025 che ha stabilito che il programma e le modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento della formazione, si conformano allo standard formativo di cui all'allegato A al DM 15.11.2021, n. 446, fatta eccezione per quanto riguarda durata e contenuto del corso (indicati nell'art. 9 modificato), pubblicato in G.U. n. 282 del 04.12.2025.
DECRETO N. 2960 del 06/03/2026 di REGIONE LOMBARDIA (autorizzazione regionale a svolgimento dei corsi di formazione)
Ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza e profitto, le assenze non possono superare il 10% delle ore previste. I corsi saranno avviati solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto.
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📧 cnaformazione@mn.cna.it
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Le assenze non possono superare il 10% delle ore previste.
Il corso è obbligatorio per:
Rilascio dell’attestato di frequenza e profitto.
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