Cambiamento di mansioni del lavoratore

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Cambiamento di mansioni del lavoratore

Con nota 37/20791 il Ministero del Lavoro precisa che il cambiamento di mansione o di reparto del lavoratore non comporta necessariamente nuova formazione ai fini della sicurezza e salute sul lavoro. Se il lavoratore, pur mantenendo la medesima qualifica, è destinato a mansioni diverse da quelle prima eseguite, va sottoposto a formazione specifica.

Nel caso in cui sia trasferito ad altro reparto/ufficio della stessa unità produttiva, pur svolgendo le stesse mansioni, vanno considerati eventuali aggiornamenti formativi, tenuto conto, anche sulla scorta del documento di valutazione dei rischi, della sussistenza di effettive e concrete esigenze di adeguamento.

Con nota 37/20791 il Ministero del Lavoro precisa che il cambiamento di mansione o di reparto del lavoratore non comporta necessariamente nuova formazione ai fini della sicurezza e salute sul lavoro. Se il lavoratore, pur mantenendo la medesima qualifica, è destinato a mansioni diverse da quelle prima eseguite, va sottoposto a formazione specifica.

Nel caso in cui sia trasferito ad altro reparto/ufficio della stessa unità produttiva, pur svolgendo le stesse mansioni, vanno considerati eventuali aggiornamenti formativi, tenuto conto, anche sulla scorta del documento di valutazione dei rischi, della sussistenza di effettive e concrete esigenze di adeguamento.