Riconosciuto un credito di imposta del 60% dell’affitto sul mese di marzo
Come previsto dall’art. 65 del Decreto Legge Cura Italia, viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, per immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), indipendentemente dalla dimensione della metratura del locale oggetto di locazione.
Per ora l’agevolazione si riferisce al canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, si vedrà poi se il successivo decreto previsto per il mese di aprile lo estenderà.
Nell’articolo spieghiamo le modalità di utilizzo al credito d’imposta.
L’agevolazione non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali (tra le quali ad esempio farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri, etc.) individuate con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11.03.2020.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, dal 25 marzo.
Il locatore dovrà dimostrare di aver pagato regolarmente il canone di affitto del mese di marzo, infatti, verrà richiesta la tracciabilità del pagamento (è quanto risulta dalla relazione ministeriale al decreto ma nel testo del decreto stesso questa disposizione non è citata)
Chi può ottenere il beneficio?
Possono ottenere il beneficio del credito d’imposta:
- Le attività inerenti i servizi alla persona fra cui ad esempio acconciatori, barbieri, estetiste
- Le attività di commercio al dettaglio, con esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, individuate nell’allegato 1 del D.P.C.M. 11.03.2020 (sostanzialmente quelle che non hanno chiuso);
Sottolineiamo che non rientrano nell’agevolazione gli imprenditori che esercitano attività che – ai sensi del DPCM 11/3/2020 – non erano obbligati a sospendere l’attività (un lungo elenco delle attività che potevano rimanere aperte, quali ad esempio alimentari, ferramenta, profumerie e igiene personale, ottica, saponi e detersivi, lavanderie, illuminazione, edicole, pompe funebri)
Codice tributo
Il codice tributo che gli esercenti attività d’impresa dovranno indicare nel modello F24 per usufruire del credito d’imposta previsto per l’anno d’imposta 2020, come aiuto economico per contenere le perdite derivanti dalla chiusura forzata di molti negozi a causa del Coronavirus è il 6914.
Il codice “6914”, denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”, è operativo dal 25 marzo e va collocato nella sezione “Erario” del modulo di pagamento, colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.