La Banca D’Italia ha chiarito che le posizioni debitorie delle imprese-spiega la responsabile del credito della CNA , Sara Ferrarini- che hanno chiesto la proroga della scadenza della moratoria prevista dall’art.56, comma 2 del D.L. 17/3/2020, n.18 (CURA ITALIA) dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, prevista dall’art.16 del DL. “SOSTEGNI BIS”, non potranno essere classificate a sofferenza per tutto il periodo di efficacia del beneficio concesso è cioè fino al 31 dicembre 2021. La Banca D’Italia specifica che l’eventuale classificazione dell’esposizione, come oggetto di concessione (FORBORNE) da parte della banca –prosegue la Ferrarini – non avrà riflessi sulle segnalazioni in Centrale dei rischi in quanto la misura, si applica senza soluzione di continuità alle posizioni debitorie che sono già oggetto di moratoria per le quali vi era già un precedente pronunciamento in materia di segnalazioni . Anche se non sussiste l’obbligo di segnalazione rimane la possibilità di classificazione interna da parte della Banca interessata. Rimane il fatto –conclude la Ferrarini – che occorre valutare con attenzione l’adesione alla proroga. Info,Sara Ferrarini , 0376-3179134- email : [email protected]
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